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In questa nuova sezione del sito troverete approfondimenti, aggiornamenti e novità.
Regolamento UE 2022/2400
Dal 10 giugno 2023 entra in vigore il Regolamento UE 2022/2400 recante modifica degli allegati IV e V del Regolamento (UE) 2019/1021 relativo agli Inquinanti Organici Persistenti (POPs).
Il laboratorio Consulenze Ambientali S.p.A. è in grado di determinare anche i nuovi parametri richiesti dal nuovo Regolamento UE 2022/2400.
Per informazioni contattare laboratorio@consamb.it

TARI 2023

Dove conferisco i rifiuti simili agli urbani?
Le modifiche al Testo Unico dell’Ambiente (TUA) delle Legge annuale sulla concorrenza
Il 27 agosto 2022 è entrata in vigore la Legge 5 agosto 2022, n. 118 (“Legge annuale per il mercato e la concorrenza”), che in campo ambientale ha modificato il comma 10 dell’art. 238 del Testo Unico Ambientale inerente alla tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (TARI), intervenendo sulla parte della disciplina relativa alle utenze non domestiche, che producono i rifiuti urbani.
L’art. 14 della Legge ha così riscritto il comma 10 dell’art. 238:
“Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter), che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni”.
L’utenza non domestica può quindi scegliere se conferire i propri rifiuti urbani (come definiti dall’articolo 183, comma 1, lettera b-ter), al servizio pubblico o a quello privato per un periodo non inferiore a due anni e non più a cinque, come stabiliva il testo previgente.
Sono sempre e totalmente escluse dall’ assoggettamento all’intera TARI (quota fissa e quota variabile della tariffa) le superfici produttive delle aziende industriali (capannoni di produzione, laboratori, ecc.) in quanto in queste superfici si formano per definizione rifiuti speciali, tutti i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti (anche se collocati in luoghi diversi dal sito dove avvengono le lavorazioni industriali, ma “esclusivamente e funzionalmente” asserviti), le superfici che ospitano attrezzature impiantistiche, centrali termiche, cabine elettriche, vani ascensori/ montacarichi, locali destinati a stagionatura o essiccazione delle merci, celle frigorifere, silos e simili, nonché le superfici aziendali esterne (ingresso e transito dei veicoli, parcheggi ..)
Corresponsione della TARI
La scelta delle utenze non domestiche di cui all’articolo 238, comma 10, deve essere quindi comunicata al Comune territorialmente competente al massimo ogni due anni ed entro il 31 maggio, con effetto dal 1 gennaio dell’anno successivo.
Per l’utenza non domestica che sceglie di affidare la raccolta dei rifiuti urbani prodotti ad un gestore privato, non avvalendosi quindi del servizio pubblico, decade l’obbligo di corrispondere la quota variabile della TARI. In questo caso, la comunicazione va inviata annualmente e deve indicare le tipologie e quantità dei rifiuti da avviare al recupero, assumendo comunque valenza a partire dall’anno successivo a quello della comunicazione stessa.
In mancanza di comunicazione, il Comune può ritenere confermata la volontà, in capo al produttore di rifiuti, di mantenere il servizio pubblico con conseguente applicazione della TARI.
Se ti servono chiarimenti, contatta i nostri uffici al numero 035 6594411; i nostri tecnici sono a tua disposizione per qualsiasi informazione
AUA POINT

Facciamo il punto sulle AUA.. AUA Point: cosa devono fare le aziende tra obblighi e scadenze?
A partire dal 2020, in parte ancora in modalità sperimentale, ARPA Lombardia ha avviato l’applicativo AUA Point finalizzato a raccogliere i dati relativi agli autocontrolli in materia di scarichi industriali ed emissioni in atmosfera per gli impianti non soggetti ad AIA.
Da novembre 2021 l’accesso all’applicativo è possibile solo attraverso SPID/CNS. Le aziende potenzialmente coinvolte nella compilazione dell’applicativo sono definite dalla D.G.R. Lombardia n. 5773/2021
Nonostante la proroga al 30 luglio 2023 prevista dalla D.D.U.O. Lombardia n. 4503/2023, la nostra azienda ha già provveduto ad inserire tutti i dati per i clienti che hanno sottoscritto con noi questo servizio.
Se sei in difficoltà o vorresti che pensassimo noi a tutto, contatta i nostri uffici al numero 035 6594411 e chiedi del Settore Pratiche Autorizzative.
I DIISOCIANATI
I Diisocianati e gli obblighi previsti dal Regolamento REACH (allegato XVII)
I DIISOCIANATI sono un gruppo molto ampio di composti chimici utilizzati come componenti chimici di base in un’ampia gamma di settori e applicazioni, in particolare in adesivi, schiume, sigillanti e rivestimenti. Queste sostanze sono classificate in modo armonizzato come sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1 e come sensibilizzanti della pelle di categoria 1 a norma del Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Se nella vostra azienda sono presenti, per usi industriali e professionali, Diisocianati in quanto tali o come costituenti di altre sostanze o in miscele con concentrazione singola o in combinazione, maggiore di 0,1% in peso, ricordatevi di verificare di aver fatto tutto quanto richiesto dal Regolamento (UE) 2020/1149 che prevede due tipologie di restrizione.
Restrizioni per l’immissione sul mercato dal 24 febbraio 2022
Non è possibile immettere sul mercato diisocianati in quanto tali o come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali, con concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in una combinazione, maggiori di 0,1% in peso se non con restrizioni (Garanzie del fornitore):
- garanzia che il destinatario delle sostanze o delle miscele disponga di informazioni sui requisiti di formazione degli utilizzatori industriali e professionali, formazione da effettuarsi entro il 24 agosto 2023 e garanzia che il destinatario disponga dei materiali didattici e abbia accesso ai corsi di formazione.
- l’imballaggio deve riportare la dicitura “A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata“.
Restrizioni per l’uso dal 24 agosto 2023
Per l’uso, dal 24 agosto 2023, (se [c] > 0,1%) oltre a quanto previsto dalla restrizione per l’immissione sul mercato per i fornitori, è prevista una restrizione per i datori di lavoro … che devono garantire che gli utilizzatori industriali o professionali (lavoratori e i lavoratori autonomi) abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele (Garanzie del DL).
La formazione (ai sensi dell’articolo 227 del D.Lgs. 81/2008) deve essere condotta da un esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con competenze acquisite attraverso una pertinente formazione professionale. Tale formazione deve essere documentata e aggiornata ogni 5 anni.
Chiama i nostri uffici al numero 035 6594411 e chiedi del nostro Settore Sicurezza o parla direttamente con la nostra società di formazione EDU.C.A. S.r.l. di Torre de’ Roveri (035 0951290)

DENUNCIA ANNUALE


DENUNCIA ANNUALE DEI QUANTITATIVI DI ACQUA PUBBLICA DERIVATA IN FORMA AUTONOMA
Tutti coloro che derivano acque pubbliche (da pozzo, da sorgente o da corso d’acqua superficiale) sono tenuti a presentare la denuncia annuale delle portate e dei volumi d’acqua derivati nell’anno e, nel caso di derivazioni a scopo idroelettrico, anche dell’energia prodotta.
La Regione Lombardia con Delibera di Giunta Regionale n. 7719 del 28 dicembre 2022 ha definito che le denunce annuali dei volumi d’acqua derivati, relative all’annualità 2022 e seguenti, dovranno essere presentate unicamente in forma telematica tramite l’applicativo SIPIUI. Il termine per la presentazione della denuncia annuale delle acque derivate è stabilito al 31 marzo di ogni anno, quindi già a partire dal 31 marzo 2023.
Per l’inserimento della denuncia è necessario essere in possesso dell’ID pratica o dell’ID concessione cui la denuncia si riferisce (entrambi gli ID sono riportati negli avvisi di scadenza del pagamento del canone annuale dell’utenza di acqua pubblica).
Se sei in difficoltà con l’inserimento della denuncia o hai bisogno di un supporto, chiama il nostro numero 035.6594411 e chiedi dei nostri tecnici che ti supporteranno per non mancare questa importante scadenza ambientale.
MUD 2023
La scadenza prorogata a LUGLIO 2023
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 marzo u.s. il Decreto della Presidenza del Consiglio che aggiorna la modulistica per il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) e che dovrà essere utilizzata già per le dichiarazioni riferite all’anno 2022.
Dal momento della pubblicazione in Gazzetta, in base all’articolo 6 della Legge 25 gennaio 1994 n.70, il termine per la presentazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) è fissato in centoventi giorni e, pertanto, la presentazione del MUD a cura degli operatori dovrà avvenire entro il giorno 8 luglio 2023.
I quattro allegati al decreto sono relativi alla compilazione del MUD (le modifiche riguardano prevalentemente le dichiarazioni relative ai rifiuti urbani), alla comunicazione rifiuti semplificata, ai modelli di raccolta dati e alle istruzioni per la presentazione telematica. Union camere provvederà a pubblicare in questi giorni i prodotti informatici e i portali per la compilazione e presentazione del MUD 2023.
Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito https://www.ecocamere.it/adempimenti/mud
Hai bisogno di aiuto per procedere alla redazione delle Dichiarazione secondo la nuova modulistica? I nostri uffici sono già operativi per la raccolta delle informazioni e la trasmissione delle nuove dichiarazioni.
Consulenze Ambientali ti offre differenti opportunità per la compilazione e la trasmissione della denuncia annuale dei rifiuti gestiti nel 2022. Chiama il nostro numero 035 6594411 e chiedi dei nostri tecnici che ti supporteranno nel percorso più adatto alle tue esigenze!

SCHEDE di SICUREZZA


A cosa serve una Scheda Dati di Sicurezza?
La Scheda di Sicurezza contiene informazioni sui possibili pericoli del prodotto e fornisce istruzioni sulla manipolazione corretta, le misure di protezione idonee, lo stoccaggio, il trasporto e lo smaltimento, nonché sulle procedure da seguire in caso d’incidente.
Il datore di lavoro è responsabile dell’impiego corretto dei prodotti chimici all’interno dell’azienda secondo quanto riportato nelle SDS.
Per i prodotti contenenti sostanze pericolose la consegna di una scheda di dati di sicurezza è obbligatoria da parte del fabbricante (o importatore) ed è importante ricordare che è scaduto il 31 dicembre 2022, il periodo transitorio durante il quale le Schede di sicurezza conformi al Regolamento (UE) 2015/830, potevano continuare ad essere fornite senza dover obbligatoriamente adeguarsi al nuovo Regolamento (UE) 2020/878.
Quando deve essere aggiornata la Scheda di Dati di Sicurezza?
A partire dal 1 gennaio 2023 ogni azienda deve avere a disposizione le SDS aggiornate alla nuova normativa; anche se non viene stravolta la struttura a 16 punti delle schede, le modifiche prevedono significativi cambiamenti nei contenuti di diverse sezioni o in alcuni casi l’introduzione di nuove sottosezioni.
Ma cosa rischio se non ho schede di sicurezza conformi al nuovo regolamento?
Ad oggi, restano invariate le sanzioni previste e dettate dai D.Lgs. n. 133/2009 e n. 186/2011.
Ricordiamoci però che anche il D.Lgs. n. 81/2008 richiede al Datore di Lavoro di valutare correttamente tutti i rischi cui sono esposti i lavoratori; un mancato aggiornamento della SDS potrebbe causare una mancata valutazione dei rischi!!
Cosa possiamo fare per le Aziende?
Nella vostra realtà produttiva sono presenti moltissimi prodotti e non riuscite a gestire in modo strutturato le SDS?
Consulenze Ambientali S.p.a. ha messo a punto un database in cui le schede di sicurezza possono essere archiviate digitalmente e gestite in modo da evidenziare subito le eventuali criticità legate alla presenza di sostanze regolamentate in maniera cogente o volontaria (CMR, SVHC, ZDHC, ecc.).
Se hai bisogno di supporto, i nostri tecnici sono a disposizione al nostro numero 035 6594411
Consulente ADR: che valore hanno le esenzioni anche per lo speditore?
Il 21 dicembre 2022 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato con prot. 40141 la Nota esplicativa sui casi di non obbligatorietà della nomina del Consulente ADR per trasporto stradale di merci pericolose in cui definisce le condizioni di non obbligatorietà della nomina del Consulente ADR per trasporto stradale di merci pericolose anche per gli speditori.
In particolare, nella Nota il Ministero chiarisce che la nomina del Consulente per gli speditori a partire dal 1 gennaio 2023 (ADR 1.6.1.44) è obbligatoria “fatte salve tutte quelle circostanze in cui è prevista una non obbligatorietà o esenzione”.
La Nota continua indicando che “…Tenuto conto che le attuali esenzioni in Italia sono disciplinate dal decreto ministeriale 4 luglio 2000 e chiarite dalla relativa circolare 14 novembre 2000, n. A26, le stesse esenzioni si applicano agli speditori che si trovano nelle medesime condizioni operative. Anche nelle condizioni di non obbligatorietà dalla nomina del consulente per la sicurezza, comunque, gli operatori coinvolti dovranno ottemperare alle prescrizioni sancite dall’accordo.”
Dopo un’attenta lettura di quanto comunicato dal Ministero e condividendo le posizioni assunte da molti esperti del settore, si ritiene importante evidenziare che le argomentazioni utilizzate dal Ministero non sembrano compatibili con le disposizioni vigenti in materia di ADR.
Sostanzialmente, gli addetti confermano le valutazioni precedenti la Nota del MIT e manifestano quindi perplessità circa il titolo secondo cui la Nota Ministeriale estende le suddette esenzioni dalla nomina del consulente ADR anche agli speditori non esplicitamente citati dalla normativa.
Non appare infatti disponibile una solida base giuridica cogente e vincolante su cui la Nota si fondi avendo carattere esclusivamente interpretativo e in più contraddicendo espressamente quanto stabilito da una norma di rango superiore (la Direttiva europea).
La nostra scelta, pur ritenendo sensato che la figura dello speditore entro i limiti di esenzione già disciplinati per gli altri operatori sia esente da nomina del Consulente, è quella comunque di informare le Aziende che la mancata nomina potrebbe essere un rischio in caso di controllo o di incidente che coinvolga la merce pericolosa, occorrenze per le quali non si avrebbero le necessarie giustificazioni legali per sostenere la posizione.
Di seguito si riporta in dettaglio quanto già analizzato circa le esenzioni, aggiornato con la Nota Ministeriale.
L’ADR, la normativa nazionale e le circolari di chiarimento
L’ADR dispone la nomina del Consulente per lo speditore dal 2019 (con deroga al 31.12.2022) e nel capitolo 1.8.3.2 considera che le autorità competenti possano prevedere disposizioni di esenzione, nel rispetto di due precise condizioni, per le imprese:
a) le cui attività riguardano quantitativi, per ogni unità di trasporto, non superiori ai limiti definititi a 1.1.3.6 e 1.7.1.4 come pure ai capitoli 3.3, 3.4 e .35, ovvero che non eseguono, a titolo di attività principale o accessoria, trasporti di merci pericolose od operazioni di imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti, ma che effettuano occasionalmente trasporti nazionali di merci pericolose, od operazioni di imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi.
Analizzando le due situazioni e facendo riferimento alla Circolare 14 novembre 2000, n. A26 citata dal MIT, si osserva che:
a) In caso di attività sotto alle soglie di esenzione 1.1.3.6 e in cui si siano espresse le autorità competenti il riferimento nazionale è il D.Lgs. n. 40/2000, articolo 3, comma 6, lettera a), che si esprime per trasportatori, caricatori e scaricatori. Non è indicata la figura dello speditore.
b) In caso di attività limitate sotto il profilo quali/quantitativo, in cui si siano espresse le autorità competenti e nel caso di “trasporti di merci pericolose o operazioni di imballaggio, di riempimento, di carico o di scarico” il riferimento nazionale è il Decreto Ministeriale 4 luglio 2000, articolo 1, comma 1, dove si fa riferimento ai soggetti che effettuano trasporto o operazioni di carico. Non è indicata la figura dello speditore.
Gli esperti fanno inoltre notare che in questo secondo caso lo stesso ADR non cita lo speditore e che il gruppo di lavoro per il trasporto di merci pericolose (WP.15), nel documento ECE/TRANS/WP.15/AC.1/166, ha accettato la proposta di modifica da parte del Regno Unito relativa al paragrafo 1.8.3.2. b) che entrerà in vigore con l’edizione 2025 dell’ADR. L’esenzione dalla nomina del consulente da parte di speditori “occasionali” sarà comunque subordinata all’emanazione da parte delle Autorità competenti nazionali di disposizioni di legge in tal senso.
Si riporta di seguito il testo del paragrafo 1.8.3.2 come sarà modificato in ADR 2025:
Le autorità competenti delle Parti contraenti possono prevedere che le presenti disposizioni non si applichino alle imprese:
a) Riservato
b) le cui attività riguardano quantitativi, per ogni unità di trasporto, non superiori ai limiti definiti a 1.1.3.6 e 1.7.1.4 come pure ai capitoli 3.3, 3.4 o 3.5; ovvero
c) che non eseguono, a titolo di attività principale o accessoria, spedizioni, trasporti di merci pericolose o operazioni di imballaggio, di riempimento, di carico o di scarico connesse a tali trasporti, ma che eseguono occasionalmente spedizioni, trasporti nazionali di merci pericolose, o operazioni di imballaggio, di riempimento, di carico o di scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi.
ATTENZIONE: Anche nelle condizioni di non obbligatorietà della nomina del consulente per la sicurezza, comunque, gli operatori coinvolti dovranno ottemperare alle altre prescrizioni previste dall’accordo (classificazione, imballaggio, etichettatura, documentazione, ecc.)


Merci pericolose


La tua azienda riceve o spedisce merci pericolose soggette ad ADR (le riconosci facilmente perché i colli sono tutti etichettati con pittogrammi colorati)? La tua azienda spedisce rifiuti pericolosi regolamentati per il trasporto su strada?
Se hai risposto SI’ ad almeno una delle due domande (o se hai qualche dubbio) e non hai ancora nominato un consulente per i trasporti su strada di merci pericolose, puoi contattarci per capire a quali obblighi normativi e operativi è soggetta la tua azienda.
Questo perché relativamente alla movimentazione di merci/rifiuti soggetti al Regolamento, a partire dal 1 gennaio 2023 anche gli speditori di tali merci/rifiuti saranno soggetti alla nomina del Consulente per i trasporti.
Da un punto di vista normativo, l’obbligo di nomina del Consulente è prescritto in Sezione 1.8.3 ADR:
1.8.3 Consulente per la sicurezza
1.8.3.1 Ogni impresa, la cui attività comporta la spedizione o il trasporto di merci pericolose su strada, oppure operazioni di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico, deve nominare uno o più consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose, in seguito denominati consulenti, incaricati di facilitare l’opera di prevenzione dei rischi per le persone, per i beni o per l’ambiente inerenti a tali attività.
Le esenzioni in vigore oggi
Secondo l’ADR e la normativa italiana ad oggi vigente, un operatore può essere esentato dalla nomina del Consulente solo se l’autorità competente di riferimento prevede un dispositivo di legge nazionale che permette l’esenzione dalla nomina e quindi:
ADR 1.8.3.2 a): in caso di spedizioni in esenzione secondo ADR 1.1.3.6.4,1.7.1.4, 3.3, 3.4 e 3,5.
ADR 1.8.3.2. b): se si eseguono, come occasionali e sul territorio nazionale, attività di trasporto di merci pericolose o operazioni di imballaggio, di riempimento, di carico o di scarico connesse a tali trasporti, premesso che si tratti di merci/rifiuti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi.
Ad oggi per gli operatori che si configurano come speditori non sono previste deroghe o esenzioni giuridicamente valide e quindi tutte le aziende interessate (anche quelle che usufruiscono delle diverse esenzioni dalla nomina per tipologia di attività o quantità movimentata in fase di carico/scarico) entro il 31 dicembre 2022 dovranno provvedere ad incaricare il proprio Consulente.
Il consulente va nominato per iscritto dal legale rappresentante dell’azienda che deve quindi comunicare (entro 15 giorni) la nomina al Dipartimento per la Mobilità Sostenibile, allegando copia del certificato di formazione del consulente ADR.
(*) Ricordiamo che lo speditore ha l’obbligo di presentare al trasporto una spedizione conforme alle disposizioni dell’ADR e che ne è il responsabile principale.
Sanzioni
La mancata nomina del consulente ADR comporta una sanzione amministrativa da 6.000 fino a 36.000 euro.
La mancata comunicazione della nomina del consulente ADR al Ministero comporta una sanzione amministrativa da 2.000 a 12.000 euro
CONSULENZE AMBIENTALI
Lun – Ven: 8:30-12:30; 14:00-18:00
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