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MUD 2023

La scadenza prorogata a LUGLIO 2023
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 marzo u.s. il Decreto della Presidenza del Consiglio che aggiorna la modulistica per il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) e che dovrà essere utilizzata già per le dichiarazioni riferite all’anno 2022.
Dal momento della pubblicazione in Gazzetta, in base all’articolo 6 della Legge 25 gennaio 1994 n.70, il termine per la presentazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) è fissato in centoventi giorni e, pertanto, la presentazione del MUD a cura degli operatori dovrà avvenire entro il giorno 8 luglio 2023.
I quattro allegati al decreto sono relativi alla compilazione del MUD (le modifiche riguardano prevalentemente le dichiarazioni relative ai rifiuti urbani), alla comunicazione rifiuti semplificata, ai modelli di raccolta dati e alle istruzioni per la presentazione telematica. Union camere provvederà a pubblicare in questi giorni i prodotti informatici e i portali per la compilazione e presentazione del MUD 2023.
Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito https://www.ecocamere.it/adempimenti/mud
Hai bisogno di aiuto per procedere alla redazione delle Dichiarazione secondo la nuova modulistica? I nostri uffici sono già operativi per la raccolta delle informazioni e la trasmissione delle nuove dichiarazioni.
Consulenze Ambientali ti offre differenti opportunità per la compilazione e la trasmissione della denuncia annuale dei rifiuti gestiti nel 2022. Chiama il nostro numero 035 6594411 e chiedi dei nostri tecnici che ti supporteranno nel percorso più adatto alle tue esigenze!
SCHEDE di SICUREZZA


A cosa serve una Scheda Dati di Sicurezza?
La Scheda di Sicurezza contiene informazioni sui possibili pericoli del prodotto e fornisce istruzioni sulla manipolazione corretta, le misure di protezione idonee, lo stoccaggio, il trasporto e lo smaltimento, nonché sulle procedure da seguire in caso d’incidente.
Il datore di lavoro è responsabile dell’impiego corretto dei prodotti chimici all’interno dell’azienda secondo quanto riportato nelle SDS.
Per i prodotti contenenti sostanze pericolose la consegna di una scheda di dati di sicurezza è obbligatoria da parte del fabbricante (o importatore) ed è importante ricordare che è scaduto il 31 dicembre 2022, il periodo transitorio durante il quale le Schede di sicurezza conformi al Regolamento (UE) 2015/830, potevano continuare ad essere fornite senza dover obbligatoriamente adeguarsi al nuovo Regolamento (UE) 2020/878.
Quando deve essere aggiornata la Scheda di Dati di Sicurezza?
A partire dal 1 gennaio 2023 ogni azienda deve avere a disposizione le SDS aggiornate alla nuova normativa; anche se non viene stravolta la struttura a 16 punti delle schede, le modifiche prevedono significativi cambiamenti nei contenuti di diverse sezioni o in alcuni casi l’introduzione di nuove sottosezioni.
Ma cosa rischio se non ho schede di sicurezza conformi al nuovo regolamento?
Ad oggi, restano invariate le sanzioni previste e dettate dai D.Lgs. n. 133/2009 e n. 186/2011.
Ricordiamoci però che anche il D.Lgs. n. 81/2008 richiede al Datore di Lavoro di valutare correttamente tutti i rischi cui sono esposti i lavoratori; un mancato aggiornamento della SDS potrebbe causare una mancata valutazione dei rischi!!
Cosa possiamo fare per le Aziende?
Nella vostra realtà produttiva sono presenti moltissimi prodotti e non riuscite a gestire in modo strutturato le SDS?
Consulenze Ambientali S.p.a. ha messo a punto un database in cui le schede di sicurezza possono essere archiviate digitalmente e gestite in modo da evidenziare subito le eventuali criticità legate alla presenza di sostanze regolamentate in maniera cogente o volontaria (CMR, SVHC, ZDHC, ecc.).
Se hai bisogno di supporto, i nostri tecnici sono a disposizione al nostro numero 035 6594411
Consulente ADR: che valore hanno le esenzioni anche per lo speditore?


Il 21 dicembre 2022 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato con prot. 40141 la Nota esplicativa sui casi di non obbligatorietà della nomina del Consulente ADR per trasporto stradale di merci pericolose in cui definisce le condizioni di non obbligatorietà della nomina del Consulente ADR per trasporto stradale di merci pericolose anche per gli speditori.
In particolare, nella Nota il Ministero chiarisce che la nomina del Consulente per gli speditori a partire dal 1 gennaio 2023 (ADR 1.6.1.44) è obbligatoria “fatte salve tutte quelle circostanze in cui è prevista una non obbligatorietà o esenzione”.
La Nota continua indicando che “…Tenuto conto che le attuali esenzioni in Italia sono disciplinate dal decreto ministeriale 4 luglio 2000 e chiarite dalla relativa circolare 14 novembre 2000, n. A26, le stesse esenzioni si applicano agli speditori che si trovano nelle medesime condizioni operative. Anche nelle condizioni di non obbligatorietà dalla nomina del consulente per la sicurezza, comunque, gli operatori coinvolti dovranno ottemperare alle prescrizioni sancite dall’accordo.”
Dopo un’attenta lettura di quanto comunicato dal Ministero e condividendo le posizioni assunte da molti esperti del settore, si ritiene importante evidenziare che le argomentazioni utilizzate dal Ministero non sembrano compatibili con le disposizioni vigenti in materia di ADR.
Sostanzialmente, gli addetti confermano le valutazioni precedenti la Nota del MIT e manifestano quindi perplessità circa il titolo secondo cui la Nota Ministeriale estende le suddette esenzioni dalla nomina del consulente ADR anche agli speditori non esplicitamente citati dalla normativa.
Non appare infatti disponibile una solida base giuridica cogente e vincolante su cui la Nota si fondi avendo carattere esclusivamente interpretativo e in più contraddicendo espressamente quanto stabilito da una norma di rango superiore (la Direttiva europea).
La nostra scelta, pur ritenendo sensato che la figura dello speditore entro i limiti di esenzione già disciplinati per gli altri operatori sia esente da nomina del Consulente, è quella comunque di informare le Aziende che la mancata nomina potrebbe essere un rischio in caso di controllo o di incidente che coinvolga la merce pericolosa, occorrenze per le quali non si avrebbero le necessarie giustificazioni legali per sostenere la posizione.
Di seguito si riporta in dettaglio quanto già analizzato circa le esenzioni, aggiornato con la Nota Ministeriale.
L’ADR, la normativa nazionale e le circolari di chiarimento
L’ADR dispone la nomina del Consulente per lo speditore dal 2019 (con deroga al 31.12.2022) e nel capitolo 1.8.3.2 considera che le autorità competenti possano prevedere disposizioni di esenzione, nel rispetto di due precise condizioni, per le imprese:
a) le cui attività riguardano quantitativi, per ogni unità di trasporto, non superiori ai limiti definititi a 1.1.3.6 e 1.7.1.4 come pure ai capitoli 3.3, 3.4 e .35, ovvero che non eseguono, a titolo di attività principale o accessoria, trasporti di merci pericolose od operazioni di imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti, ma che effettuano occasionalmente trasporti nazionali di merci pericolose, od operazioni di imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi.
Analizzando le due situazioni e facendo riferimento alla Circolare 14 novembre 2000, n. A26 citata dal MIT, si osserva che:
a) In caso di attività sotto alle soglie di esenzione 1.1.3.6 e in cui si siano espresse le autorità competenti il riferimento nazionale è il D.Lgs. n. 40/2000, articolo 3, comma 6, lettera a), che si esprime per trasportatori, caricatori e scaricatori. Non è indicata la figura dello speditore.
b) In caso di attività limitate sotto il profilo quali/quantitativo, in cui si siano espresse le autorità competenti e nel caso di “trasporti di merci pericolose o operazioni di imballaggio, di riempimento, di carico o di scarico” il riferimento nazionale è il Decreto Ministeriale 4 luglio 2000, articolo 1, comma 1, dove si fa riferimento ai soggetti che effettuano trasporto o operazioni di carico. Non è indicata la figura dello speditore.
Gli esperti fanno inoltre notare che in questo secondo caso lo stesso ADR non cita lo speditore e che il gruppo di lavoro per il trasporto di merci pericolose (WP.15), nel documento ECE/TRANS/WP.15/AC.1/166, ha accettato la proposta di modifica da parte del Regno Unito relativa al paragrafo 1.8.3.2. b) che entrerà in vigore con l’edizione 2025 dell’ADR. L’esenzione dalla nomina del consulente da parte di speditori “occasionali” sarà comunque subordinata all’emanazione da parte delle Autorità competenti nazionali di disposizioni di legge in tal senso.
Si riporta di seguito il testo del paragrafo 1.8.3.2 come sarà modificato in ADR 2025:
Le autorità competenti delle Parti contraenti possono prevedere che le presenti disposizioni non si applichino alle imprese:
a) Riservato
b) le cui attività riguardano quantitativi, per ogni unità di trasporto, non superiori ai limiti definiti a 1.1.3.6 e 1.7.1.4 come pure ai capitoli 3.3, 3.4 o 3.5; ovvero
c) che non eseguono, a titolo di attività principale o accessoria, spedizioni, trasporti di merci pericolose o operazioni di imballaggio, di riempimento, di carico o di scarico connesse a tali trasporti, ma che eseguono occasionalmente spedizioni, trasporti nazionali di merci pericolose, o operazioni di imballaggio, di riempimento, di carico o di scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi.
ATTENZIONE: Anche nelle condizioni di non obbligatorietà della nomina del consulente per la sicurezza, comunque, gli operatori coinvolti dovranno ottemperare alle altre prescrizioni previste dall’accordo (classificazione, imballaggio, etichettatura, documentazione, ecc.)
Merci pericolose




La tua azienda riceve o spedisce merci pericolose soggette ad ADR (le riconosci facilmente perché i colli sono tutti etichettati con pittogrammi colorati)? La tua azienda spedisce rifiuti pericolosi regolamentati per il trasporto su strada?
Se hai risposto SI’ ad almeno una delle due domande (o se hai qualche dubbio) e non hai ancora nominato un consulente per i trasporti su strada di merci pericolose, puoi contattarci per capire a quali obblighi normativi e operativi è soggetta la tua azienda.
Questo perché relativamente alla movimentazione di merci/rifiuti soggetti al Regolamento, a partire dal 1 gennaio 2023 anche gli speditori di tali merci/rifiuti saranno soggetti alla nomina del Consulente per i trasporti.
Da un punto di vista normativo, l’obbligo di nomina del Consulente è prescritto in Sezione 1.8.3 ADR:
1.8.3 Consulente per la sicurezza
1.8.3.1 Ogni impresa, la cui attività comporta la spedizione o il trasporto di merci pericolose su strada, oppure operazioni di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico, deve nominare uno o più consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose, in seguito denominati consulenti, incaricati di facilitare l’opera di prevenzione dei rischi per le persone, per i beni o per l’ambiente inerenti a tali attività.
Le esenzioni in vigore oggi
Secondo l’ADR e la normativa italiana ad oggi vigente, un operatore può essere esentato dalla nomina del Consulente solo se l’autorità competente di riferimento prevede un dispositivo di legge nazionale che permette l’esenzione dalla nomina e quindi:
ADR 1.8.3.2 a): in caso di spedizioni in esenzione secondo ADR 1.1.3.6.4,1.7.1.4, 3.3, 3.4 e 3,5.
ADR 1.8.3.2. b): se si eseguono, come occasionali e sul territorio nazionale, attività di trasporto di merci pericolose o operazioni di imballaggio, di riempimento, di carico o di scarico connesse a tali trasporti, premesso che si tratti di merci/rifiuti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi.
Ad oggi per gli operatori che si configurano come speditori non sono previste deroghe o esenzioni giuridicamente valide e quindi tutte le aziende interessate (anche quelle che usufruiscono delle diverse esenzioni dalla nomina per tipologia di attività o quantità movimentata in fase di carico/scarico) entro il 31 dicembre 2022 dovranno provvedere ad incaricare il proprio Consulente.
Il consulente va nominato per iscritto dal legale rappresentante dell’azienda che deve quindi comunicare (entro 15 giorni) la nomina al Dipartimento per la Mobilità Sostenibile, allegando copia del certificato di formazione del consulente ADR.
(*) Ricordiamo che lo speditore ha l’obbligo di presentare al trasporto una spedizione conforme alle disposizioni dell’ADR e che ne è il responsabile principale.
Sanzioni
La mancata nomina del consulente ADR comporta una sanzione amministrativa da 6.000 fino a 36.000 euro.
La mancata comunicazione della nomina del consulente ADR al Ministero comporta una sanzione amministrativa da 2.000 a 12.000 euro
CONSULENZE AMBIENTALI
Lun – Ven: 8:30-12:30; 14:00-18:00
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