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Benvenuti nel nostro blog

In questa nuova sezione del sito troverete approfondimenti, aggiornamenti e novità.

UNA SQUADRA VINCENTE AL SERVIZIO DELL’AMBIENTE E DELL’ECONOMIA

Ecco come sono state presentate nel numero di aprile 2025 di ITALIAPIU’ Consulenze Ambientali, Euro D, Fidia Engineering ed EduC.A.

Siamo orgogliosi del lavoro che, con passione, collaborazione ed innovazione continua, proseguiamo:

  • coniugando gli aspetti economici con quelli ambientali;
  • tutelando e supportando la sicurezza suoi luoghi di lavoro;
  • promuovendo una cultura personale-aziendale improntata sulla sicurezza.

Tutto questo è possibile a chi ci sceglie ogni giorno: grazie.

Ringraziamo anche ITALIAPIU’, rivista dei comuni e del territorio distribuita in edicola e in direct mailing con il Sole 24 ORE, per l’invito a partecipare alla sezione della pubblicazione legata alla Lombardia. Puoi leggere l’articolo a pagina 70 di questo link

Dichiarazione PRTR 2025 (anno di riferimento dati: 2024)

Per i Gestori degli stabilimenti soggetti all’obbligo di trasmettere le informazioni ai sensi dell’art.4 D.P.R. n. 157/2011 (dichiarazione PRTR) la comunicazione dei dati 2024 avverrà mediante la compilazione e la trasmissione di un modulo in formato Excel, predisposto e aggiornato a tale scopo ed anche attraverso l’inserimento degli stessi dati 2024 nel nuovo applicativo online, secondo le seguenti tempistiche:

  • Fase 1: entro il 30 aprile 2025 trasmissione tramite PEC del modulo Excel firmato digitalmente
  • Fase 2: entro il 15 maggio 2025 registrazione come utenti dell’applicativo (seguiranno indicazioni specifiche)
  • Fase 3: entro il 30 giugno 2025 inserimento dati 2024 nell’applicativo (seguiranno indicazioni specifiche)

La FASE 1 è invariata rispetto agli scorsi anni (compilare il modulo in formato Excel, applicare la firma digitale valida, rinominare il file P7M, inviare il messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo PEC dell’ISPRA e della propria Autorità Competente

FASE 2: Registrazione utenti applicativo PRTR: ISPRA rilascerà le indicazioni specifiche per raggiungere l’applicativo e procedere alla registrazione come utenti

FASE 3: Inserimento dati 2024 nell’applicativo PRTR: seguiranno le indicazioni specifiche per accedere all’applicativo PRTR, successivamente all’approvazione delle richieste di accredito come utenti, e procedere all’inserimento dei dati 2024 già comunicati secondo le modalità della FASE 1

PRO – MEMORIA!!

Entro il 31 marzo 2025, tutte le aziende iscritte al registro delle imprese, comprese le società tra professionisti, dovranno dotarsi obbligatoriamente di una polizza assicurativa per la copertura dei danni da calamità naturali (terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni).

L’obbligo, introdotto dalla legge di Bilancio 2024, è stato prorogato a tale data dal D.L. n. 202/2024 convertito in Legge n. 15/2025. Il 27 febbraio 2025 è stato pubblicato il Decreto 30 gennaio 2025 n.18 che definisce le modalità attuative e operative dell’assicurazione obbligatoria a copertura dei rischi catastrofali e calamitosi.

L’assicurazione contro i rischi derivanti da eventi catastrofali dovrà coprire i danni diretti ai beni assicurati causati da eventi come terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni. Oggetto di copertura saranno i danni a fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali, nonché i terreni.

Per le polizze già in essere, l’adeguamento alle previsioni di legge dovrà decorrere dal primo rinnovo o pagamento utile delle stesse.

Si ricorda che, pur non essendo definita al momento una sanzione diretta, alle imprese inadempienti, potrebbero esser negati contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

IMPIANTI TERMICI e OBBLIGHI DAL 1° GENNAIO 2025

A partire dal 1° gennaio 2025, il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. prevede all’art. 294, comma 3 che gli impianti disciplinati dal titolo II della parte quinta del decreto [impianti termici civili], di potenza termica nominale per singolo focolare superiore a 1,16 MW, o di potenza termica nominale complessiva superiore a 1,5 MW e dotati di singoli focolari di potenza termica nominale non inferiore a 0,75 MW, devono essere dotati di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.

Per consentire la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile, il sistema di controllo della combustione deve essere in grado di garantire il mantenimento in continuo dei valori di rendimento verificati al collaudo e di quelli applicabili per effetto della vigente normativa, anche in presenza di variazioni chimico/fisiche dell’aria comburente o del combustibile.

Ricordiamo che per impianto termico civile si intende un impianto termico la cui produzione di calore esclusivamente destinata, anche in edifici ad uso non residenziale, al riscaldamento o alla climatizzazione invernale o estiva di ambienti o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari; l’impianto termico civile centralizzato se serve tutte le unità dell’edificio o di più edifici ed è individuale negli altri casi. Se sei in difficoltà  per identificare i tuoi impianti e per decidere se la prescrizione è applicabile alla tua realtà  aziendale, puoi contattare il Settore Ambiente o il Settore Emissioni in atmosfera di Consulenze Ambientali, che saranno in grado di rispondere alle tue domande

Cosa è RENTRI?

è il nuovo sistema informativo di tracciabilità  dei rifiuti, previsto dall’art. 188-bis del Decreto Legislativo 152 del 2006 gestito direttamente dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica con il supporto tecnico operativo dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Introduce un modello di gestione digitale per l’assolvimento degli adempimenti già  previsti dal D.Lgs. n. 152/2006 quali l’emissione dei formulari di identificazione per il trasporto dei rifiuti e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico, consentendo attraverso la messa a sistema delle informazioni contenute in questi documenti, un costante monitoraggio dei flussi dei rifiuti e di materia, basato sulla verifica di ogni codice EER e di ciascun punto di generazione del rifiuto.

Chi è obbligato ad iscriversi e registrarsi?

  • gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti
  • gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi e non pericolosi a titolo professionale
  • i commercianti e gli intermediari senza detenzione di rifiuti pericolosi e non pericolosi
  • i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti
  • i produttori di rifiuti pericolosi
  • gli enti e le imprese produttori di rifiuti non pericolosi con più di 10 dipendenti di cui ai punti c) d) e g) dell’art. 184 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. (ovvero i soggetti attualmente obbligati al MUD)

c) i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni industriali diversi da quelli urbani;

d) i rifiuti speciali prodotti nell’ambito delle lavorazioni artigianali diversi da quelli urbani;

g) i rifiuti derivanti dall’attività  di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonchè i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie

Quando iscriversi?

Sono previste tempistiche di iscrizione diverse a seconda del ruolo di ciascun operatore; il primo gruppo di soggetti obbligati dovrà  procedere all’iscrizione a partire dal 15 dicembre 2024 e entro il 13 febbraio 2025.

Sono previste sanzioni?

Dall’art. 258 del T.U.A. per mancata o irregolare iscrizione, mancata o irregolare trasmissione dei dati:

sanzione amministrativa è da 500-2.000 per rifiuti non pericolosi a 1.000-3.000 per rifiuti pericolosi

Inoltre, restano tutte le altre sanzioni previste per altre violazioni relative alla gestione dei rifiuti.

Dal 13 febbraio 2025 TUTTI i soggetti, anche se non immediatamente soggetti all’iscrizione a RENTRI, sono obbligati ad utilizzare i nuovi modelli di registro (unico per tutti i soggetti) e di formulario.

DAL 1° OTTOBRE ENTRA IN VIGORE L’OBBLIGO DI PATENTE A CREDITI

Sei preoccupato per la nuova patente a crediti?

Ne hai sentito parlare ma hai ricevuto informazioni complesse, poco esaurienti o addirittura contrastanti?

Per chi è obbligatoria la patente a crediti?

E’ obbligatoria per tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri edili temporanei o mobili (art.89, c.1, lett.a, D.Lgs. 81/08)
Sono esonerati dalla patente a crediti:
– chi effettua solo fornitura di materiale
– chi presta attività  intellettuale
– i titolari di attestazione SOA pari o superiore alla IlI cat.

Quale sono i requisiti per ottenere la patente a crediti?

In fase di richiesta on line, il soggetto interessato autocertifica di essere in possesso di:

Documento Unico di Regolarità  Fiscale
– Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato
– Documento Unico di Regolarità  Contributiva (DURC) in corso di validità 
– Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), qualora sia occupato in azienda almeno un lavoratore
– Adempimento degli obblighi formativi da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, come stabilito dall’art. 37
– Documento Unico di Regolarità  Fiscale (DURF)

Quali sono le sanzioni?

Le sanzioni saranno comminate a committente e titolare della patente, nel caso in cui sia permesso l’accesso in cantiere senza patente o con patente dotata di un credito inferiore a 15. La sanzione, di natura amministrativa, è pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a 6.000,00 euro

Chiamaci! I nostri tecnici del Settore Sicurezza sapranno darti tutti i chiarimenti di cui hai bisogno.

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera decreto

Con il nuovo D.D.U.O. n. 7082 del 9 maggio 2024 (pubblicato sul B.U.R.L. del 13 maggio 2024) la Regione Lombardia ha aggiornato gli allegati tecnici per le adesioni all’Autorizzazione alle emissioni in atmosfera in via generale (cd. Attività  in deroga) ai sensi dell’art. 272 c. 2 e 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Con il decreto sono stati adottati:

  • Gli allegati tecnici delle attività in deroga individuati dal n. 2 a 36; gli allegati contengono le indicazioni e le prescrizioni da rispettare per poter usufruire del regime delle autorizzazioni in deroga
  • L’allegato A contenente una serie di indicazioni per accompagnare il percorso di rinnovo degli allegati in scadenza ed una ricognizione sulle attività  in deroga ad oggi vigenti sul territorio regionale
  • L’allegato 3A contenente il modello di presentazione delle domande di adesione all’autorizzazione (incluse le domande di rinnovo) che sarà  implementato dalle piattaforme dei SUAP

Ricordiamo infatti che sono in SCADENZA (15 anni dalla data di comunicazione) le autorizzazioni la cui domanda di adesione è stata presentata nel 2009.

Se hai necessità  di rinnovare la tua autorizzazione o vuoi essere accompagnato nel percorso di verifica di quanto in tuo possesso, contatta la segreteria di Consulenze Ambientali S.p.A. al numero 035.6594411 e chiedi del settore Autorizzazioni e Sistemi di Gestione.

MUD – Modello Unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2024

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2024, è stato pubblicato il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 gennaio 2024 recante l’approvazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale per l’anno 2024, che sarà utilizzato per le dichiarazioni riferite all’anno 2023.

Secondo quanto previsto dalla Legge 25 gennaio 1994 n.70 (art. 6) il termine per la presentazione del Modello Unico di dichiarazione ambientale (MUD) è fissato al 30 giugno 2024 (entro lunedì 1 luglio 2024), entro cioè centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del D.P.C.M.

La pubblicazione degli allegati al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l’approvazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale per l’anno 2024 è demandata al MASE che, sul proprio sito ha pubblicato i seguenti documenti:

DPCM 26 gennaio 2024 Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l’approvazione del MUD per l’anno 2024

Allegato 1 Istruzioni per la compilazione del Modello unico di dichiarazione ambientale

Allegato 2 Comunicazione rifiuti semplificata

Allegato 3 Modelli Raccolta dati

Allegato 4 Istruzioni per la presentazione telematica

Sintesi modifiche MUD 2024

Unioncamere provvederà a pubblicare i prodotti informatici e i portali per la compilazione e presentazione del MUD 2024.

Consulenze Ambientali è in grado di supportare la tua azienda con differenti opportunità  per la predisposizione e l’invio dei MUD. Contatta la nostra segreteria (035 6594411) per informazioni e preventivi adatti alle tue esigenze

Nomina del consulente ADR23


Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 7 agosto 2023 Nomina del consulente ADR

Il consulente ADR è la figura (interna o esterna) che si occupa di supportare le imprese che a vario titolo sono coinvolte nel trasporto di merci pericolose, intese anche come rifiuti.

Il Decreto Ministeriale 7 agosto 2023 (G.U. del 20 settembre 2023, n. 220) ha definito, alla luce di tutti cambiamenti normativi degli ultimi anni, i casi di esenzione dall’obbligo di nomina del consulente ADR, identificando nel dettaglio le possibili situazioni suddivise per:

  1. natura del trasporto, limiti quantitativi o disposizioni speciali (art. 3);
  2. trasporti in colli (art. 4);
  3. spedizioni occasionali (art. 5);
  4. esclusione dal campo di applicazione (art. 6).

Premesso che l’art. 3 del Decreto esclude la necessità  di nomina per chi si configura nelle esenzioni:

  • ADR 1.1.3.1: esenzioni concernenti la natura del trasporto
  • ADR 1.1.3.3: esenzioni concernenti il trasporto di carburanti liquidi
  • ADR 1.1.3.5: esenzioni concernenti gli imballaggi vuoti non ripuliti
  • ADR 1.1.3.7: esenzioni relative al trasporto di sistemi di accumulo e produzione dell’energia elettrica
  • ADR 1.1.3.10: esenzioni relative al trasporto di lampade contenenti merci pericolose
  • ADR 3.3: esenzioni per disposizioni speciali applicabili ad alcune materie e oggetti
  • ADR 3.4 e 3.5: esenzioni per spedizioni in quantità limitata e in quantità  esenti

nel dettaglio è possibile riassumere

Possibilità di esenzione ai sensi del Decreto 7 agosto 2023Valida per operatori:
SPEDIZIONE IN COLLI (art. 4)
Quantitativi movimentati nel rispetto di ADR 1.1.3.6Massimo 24 movimentazioni annualiMassimo 3 movimentazioni mensiliSpeditore
Trasportatore
Destinatario
Caricatore
Imballatore
SPEDIZIONE OCCASIONALE IN CISTERNA O ALLA RINFUSA (art. 5)
Merci a basso grado di pericolosità (Gruppo di Imballaggio III o categoria di trasporto 3 o 4)Massimo 12 movimentazioni annualiMassimo 2 movimentazioni mensiliMassimo 50 tonnellate all’anno di merci movimentateSpeditore
Trasportatore
Destinatario
Riempitore
Gestore container cisterna
DESTINATARIO FINALE (art. 6)
In qualsiasi condizione e tipologia di movimentazione in colli o cisterna/rinfusaScaricatore e destinatario alla destinazione finale (*)

(*) i due ruoli devono essere ricoperti dallo stesso soggetto, con possibile delega allo scarico per i trasporti in cisterna o in container

Il Decreto chiarisce che esenzione dalla nomina del Consulente ADR, che non deve più essere comunicata al Dipartimento dei Trasporti Terrestri, non significa esenzione dal rispetto di tutte le altre prescrizioni di sicurezza previste dall’Accordo e obbliga il Legale Rappresentante dell’impresa a garantire in particolare

  • la tenuta di uno specifico registro in cui annotare le movimentazioni effettuate
  • la costante e periodica formazione del personale in merito al trasporto di merci pericolose
  • in caso di incidenti gravi o eventi imprevisti causati dalle merci pericolose oggetto del trasporto, l’invio all’ufficio di Motorizzazione civile competente, della cosiddetta Relazione di Incidente

Con l’occasione ricordiamo che l’introduzione con ADR 2023 del nuovo cap. 5.4.3.1.1 l’indicazione del PESO DA VERIFICARE A DESTINO sul Formulario di Identificazione del Rifiuto è consentita solo in tre occasioni:

  1. Per gli imballaggi (trasporto in colli) se al formulario è allegato un elenco degli imballaggi conferiti, comprendente il tipo e il volume nominale
  2. Per i container se la stima è fatta sul volume nominale e su altre informazioni disponibili (es. tipo di rifiuto, densità  media, grado di riempimento)
  3. Per le cisterne di rifiuti sottovuoto, in cui la stima è giustificata dallo speditore o mediante gli equipaggiamenti del veicolo

In questi casi, nel documento di trasporto va indicato: QUANTITÀ STIMATA CONFORMEMENTE AL 5.4.1.1.3.2 ADR

LA STIMA NON è AUTORIZZATA in caso di:

  • esenzioni per le quali la quantità  esatta è essenziale (ad esempio 1.1.3.6)
  • rifiuti contenenti le materie indicate al 2.1.3.5.3 (esplosivi, gas, materie di classe 4.2, 5.2, 6.2, ecc.) o le materie della classe 4.3;
  • cisterne diverse dalle cisterne per rifiuti che operano sottovuoto

Se nella tua azienda si effettuano attività  che hanno a che fare con il trasporto su strada di merci o rifiuti pericolosi secondo il Regolamento ADR e vuoi essere certo aver fatto correttamente tutto quanto previsto, puoi chiamare il nostro centralino e richiedere il supporto dei nostri consulenti certificati.

Esenzione obbligo di nomina consulente ADR: quando è possibile?

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 7 agosto 2023 che regolamenta per tutti i soggetti interessati dalla filiera, i casi di esenzione dall’obbligo di nomina del consulente ADR.

Con il decreto si chiariscono le condizioni per le quali le imprese che svolgono attività di spedizione o trasporto, oppure una o più delle connesse attività  di imballaggio, carico, riempimento oppure scarico, di merci pericolose su strada, sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza.

Si prevedono comunque delle prescrizioni sia amministrative che di sicurezza, in base alle quali il legale rappresentante dell’impresa deve:

  • Registrare e archiviare un registro interno di monitoraggio delle spedizioni
  • Assicurare che tutte le altre disposizioni dell’ADR siano verificate e puntualmente rispettate, tenendo conto degli aggiornamenti delle norme e delle procedure interne
  • Provvedere alla costante formazione del personale in merito alla gestione delle merci pericolose
  • Curarsi, nel caso di incidenti gravi o eventi imprevisti, dell’inoltro al competente ufficio di Motorizzazione civile dei Trasporti del Rapporto di Incidente

Vuoi saperne di più?

Contatta i nostri uffici al numero 035.6594411 e partecipa al webinar informativo gratuito che EduC.A. terrà  mercoledì 25.10.2023 dalle 14.00 alle 15.00, che si focalizzerà  oltre che sui riferimenti normativi dell’ADR, sulle novità  relative alle esenzioni ed alle sanzioni previste dal Decreto del 7 agosto 2023. Per partecipare clicca qui!

Regolamento UE 2022/2400

Dal 10 giugno 2023 entra in vigore il Regolamento UE 2022/2400 recante modifica degli allegati IV e V del Regolamento (UE) 2019/1021 relativo agli Inquinanti Organici Persistenti (POPs).

Il laboratorio Consulenze Ambientali S.p.A. è in grado di determinare anche i nuovi parametri richiesti dal nuovo Regolamento UE 2022/2400.

Per informazioni contattare laboratorio@consamb.it

TARI 2023


Dove conferisco i rifiuti simili agli urbani?

Le modifiche al Testo Unico dell’Ambiente (TUA) delle Legge annuale sulla concorrenza

Il 27 agosto 2022 è entrata in vigore la Legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), che in campo ambientale ha modificato il comma 10 dell’art. 238 del Testo Unico Ambientale inerente alla tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (TARI), intervenendo sulla parte della disciplina relativa alle utenze non domestiche, che producono i rifiuti urbani.

L’art. 14 della Legge ha così riscritto il comma 10 dell’art. 238:

Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter), che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività  di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni.

L’utenza non domestica può quindi scegliere se conferire i propri rifiuti urbani (come definiti dall’articolo 183, comma 1, lettera b-ter), al servizio pubblico o a quello privato per un periodo non inferiore a due anni e non più a cinque, come stabiliva il testo previgente.

Sono sempre e totalmente escluse dall’assoggettamento all’intera TARI (quota fissa e quota variabile della tariffa) le superfici produttive delle aziende industriali (capannoni di produzione, laboratori, ecc.) in quanto in queste superfici si formano per definizione rifiuti speciali, tutti i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti (anche se collocati in luoghi diversi dal sito dove avvengono le lavorazioni industriali, ma esclusivamente e funzionalmente asserviti), le superfici che ospitano attrezzature impiantistiche, centrali termiche, cabine elettriche, vani ascensori/ montacarichi, locali destinati a stagionatura o essiccazione delle merci, celle frigorifere, silos e simili, nonchè le superfici aziendali esterne (ingresso e transito dei veicoli, parcheggi ..)

Corresponsione della TARI

La scelta delle utenze non domestiche di cui all’articolo 238, comma 10, deve essere quindi comunicata al Comune territorialmente competente al massimo ogni due anni ed entro il 31 maggio, con effetto dal 1 gennaio dell’anno successivo.

Per l’utenza non domestica che sceglie di affidare la raccolta dei rifiuti urbani prodotti ad un gestore privato, non avvalendosi quindi del servizio pubblico, decade l’obbligo di corrispondere la quota variabile della TARI. In questo caso, la comunicazione va inviata annualmente e deve indicare le tipologie e quantità  dei rifiuti da avviare al recupero, assumendo comunque valenza a partire dall’anno successivo a quello della comunicazione stessa.

In mancanza di comunicazione, il Comune può ritenere confermata la volontà , in capo al produttore di rifiuti, di mantenere il servizio pubblico con conseguente applicazione della TARI.

Se ti servono chiarimenti, contatta i nostri uffici al numero 035 6594411; i nostri tecnici sono a tua disposizione per qualsiasi informazione

AUA POINT


Facciamo il punto sulle AUA.. AUA Point: cosa devono fare le aziende tra obblighi e scadenze?

A partire dal 2020, in parte ancora in modalità  sperimentale, ARPA Lombardia ha avviato l’applicativo AUA Point finalizzato a raccogliere i dati relativi agli autocontrolli in materia di scarichi industriali ed emissioni in atmosfera per gli impianti non soggetti ad AIA.

Da novembre 2021 l’accesso all’applicativo è possibile solo attraverso SPID/CNS. Le aziende potenzialmente coinvolte nella compilazione dell’applicativo sono definite dalla D.G.R. Lombardia n. 5773/2021

Nonostante la proroga al 30 luglio 2023 prevista dalla D.D.U.O. Lombardia n. 4503/2023, la nostra azienda ha già  provveduto ad inserire tutti i dati per i clienti che hanno sottoscritto con noi questo servizio.

Se sei in difficoltà  o vorresti che pensassimo noi a tutto, contatta i nostri uffici al numero 035 6594411 e chiedi del Settore Pratiche Autorizzative.

I DIISOCIANATI


I Diisocianati e gli obblighi previsti dal Regolamento REACH (allegato XVII)

I DIISOCIANATI sono un gruppo molto ampio di composti chimici utilizzati come componenti chimici di base in un’ampia gamma di settori e applicazioni, in particolare in adesivi, schiume, sigillanti e rivestimenti. Queste sostanze sono classificate in modo armonizzato come sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1 e come sensibilizzanti della pelle di categoria 1 a norma del Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Se nella vostra azienda sono presenti, per usi industriali e professionali, Diisocianati in quanto tali o come costituenti di altre sostanze o in miscele con concentrazione singola o in combinazione, maggiore di 0,1% in peso, ricordatevi di verificare di aver fatto tutto quanto richiesto dal Regolamento (UE) 2020/1149 che prevede due tipologie di restrizione.

Restrizioni per l’immissione sul mercato dal 24 febbraio 2022

Non è possibile immettere sul mercato diisocianati in quanto tali o come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali, con concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in una combinazione, maggiori di 0,1% in peso se non con restrizioni (Garanzie del fornitore):

  • garanzia che il destinatario delle sostanze o delle miscele disponga di informazioni sui requisiti di formazione degli utilizzatori industriali e professionali, formazione da effettuarsi entro il 24 agosto 2023 e garanzia che il destinatario disponga dei materiali didattici e abbia accesso ai corsi di formazione.
  • l’imballaggio deve riportare la dicitura “A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata“.

Restrizioni per l’uso dal 24 agosto 2023

Per l’uso, dal 24 agosto 2023, (se [c] > 0,1%) oltre a quanto previsto dalla restrizione per l’immissione sul mercato per i fornitori, è prevista una restrizione per i datori di lavoro che devono garantire che gli utilizzatori industriali o professionali (lavoratori e i lavoratori autonomi) abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele (Garanzie del DL).

La formazione (ai sensi dell’articolo 227 del D.Lgs. 81/2008) deve essere condotta da un esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con competenze acquisite attraverso una pertinente formazione professionale. Tale formazione deve essere documentata e aggiornata ogni 5 anni.

Chiama i nostri uffici al numero 035 6594411 e chiedi del nostro Settore Sicurezza o parla direttamente con la nostra società  di formazione EDU.C.A. S.r.l. di Torre dè Roveri (035 0951290)

DENUNCIA ANNUALE


DENUNCIA ANNUALE DEI QUANTITATIVI DI ACQUA PUBBLICA DERIVATA IN FORMA AUTONOMA

Tutti coloro che derivano acque pubbliche (da pozzo, da sorgente o da corso d’acqua superficiale) sono tenuti a presentare la denuncia annuale delle portate e dei volumi dell’acqua derivati nell’anno e, nel caso di derivazioni a scopo idroelettrico, anche dell’energia prodotta.

La Regione Lombardia con Delibera di Giunta Regionale n. 7719 del 28 dicembre 2022 ha definito che le denunce annuali dei volumi dall’acqua derivati, relative all’annualità  2022 e seguenti, dovranno essere presentate unicamente in forma telematica tramite l’applicativo SIPIUI. Il termine per la presentazione della denuncia annuale delle acque derivate è stabilito al 31 marzo di ogni anno, quindi già a partire dal 31 marzo 2023.

Per l’inserimento della denuncia è necessario essere in possesso dell’ID pratica o dell’ID concessione cui la denuncia si riferisce (entrambi gli ID sono riportati negli avvisi di scadenza del pagamento del canone annuale dell’utenza di acqua pubblica).

Se sei in difficoltà  con l’inserimento della denuncia o hai bisogno di un supporto, chiama il nostro numero 035.6594411 e chiedi dei nostri tecnici che ti supporteranno per non mancare questa importante scadenza ambientale.

MUD 2023


La scadenza prorogata a LUGLIO 2023

è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 marzo u.s. il Decreto della Presidenza del Consiglio che aggiorna la modulistica per il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) e che dovrà  essere utilizzata già  per le dichiarazioni riferite all’anno 2022.

Dal momento della pubblicazione in Gazzetta, in base all’articolo 6 della Legge 25 gennaio 1994 n.70, il termine per la presentazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) è fissato in centoventi giorni e, pertanto, la presentazione del MUD a cura degli operatori dovrà  avvenire entro il giorno 8 luglio 2023.

I quattro allegati al decreto sono relativi alla compilazione del MUD (le modifiche riguardano prevalentemente le dichiarazioni relative ai rifiuti urbani), alla comunicazione rifiuti semplificata, ai modelli di raccolta dati e alle istruzioni per la presentazione telematica. Union camere provvederà  a pubblicare in questi giorni i prodotti informatici e i portali per la compilazione e presentazione del MUD 2023.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito https://www.ecocamere.it/adempimenti/mud

Hai bisogno di aiuto per procedere alla redazione delle Dichiarazione secondo la nuova modulistica? I nostri uffici sono già  operativi per la raccolta delle informazioni e la trasmissione delle nuove dichiarazioni.

Consulenze Ambientali ti offre differenti opportunità  per la compilazione e la trasmissione della denuncia annuale dei rifiuti gestiti nel 2022. Chiama il nostro numero 035 6594411 e chiedi dei nostri tecnici che ti supporteranno nel percorso più adatto alle tue esigenze!

SCHEDE di SICUREZZA


A cosa serve una Scheda Dati di Sicurezza?

La Scheda di Sicurezza contiene informazioni sui possibili pericoli del prodotto e fornisce istruzioni sulla manipolazione corretta, le misure di protezione idonee, lo stoccaggio, il trasporto e lo smaltimento, nonchè sulle procedure da seguire in caso dall’incidente.

Il datore di lavoro è responsabile dell’impiego corretto dei prodotti chimici all’interno dell’azienda secondo quanto riportato nelle SDS.

Per i prodotti contenenti sostanze pericolose la consegna di una scheda di dati di sicurezza è obbligatoria da parte del fabbricante (o importatore) ed è importante ricordare che è scaduto il 31 dicembre 2022, il periodo transitorio durante il quale le Schede di sicurezza conformi al Regolamento (UE) 2015/830, potevano continuare ad essere fornite senza dover obbligatoriamente adeguarsi al nuovo Regolamento (UE) 2020/878.

Quando deve essere aggiornata la Scheda di Dati di Sicurezza?

A partire dal 1 gennaio 2023 ogni azienda deve avere a disposizione le SDS aggiornate alla nuova normativa; anche se non viene stravolta la struttura a 16 punti delle schede, le modifiche prevedono significativi cambiamenti nei contenuti di diverse sezioni o in alcuni casi l’introduzione di nuove sottosezioni.

Ma cosa rischio se non ho schede di sicurezza conformi al nuovo regolamento?

Ad oggi, restano invariate le sanzioni previste e dettate dai D.Lgs. n. 133/2009 e n. 186/2011.

Ricordiamoci però che anche il D.Lgs. n. 81/2008 richiede al Datore di Lavoro di valutare correttamente tutti i rischi cui sono esposti i lavoratori; un mancato aggiornamento della SDS potrebbe causare una mancata valutazione dei rischi!!

Cosa possiamo fare per le Aziende?

Nella vostra realtà  produttiva sono presenti moltissimi prodotti e non riuscite a gestire in modo strutturato le SDS?

Consulenze Ambientali S.p.a. ha messo a punto un database in cui le schede di sicurezza possono essere archiviate digitalmente e gestite in modo da evidenziare subito le eventuali criticità  legate alla presenza di sostanze regolamentate in maniera cogente o volontaria (CMR, SVHC, ZDHC, ecc.).

Se hai bisogno di supporto, i nostri tecnici sono a disposizione al nostro numero 035 6594411

Consulente ADR: che valore hanno le esenzioni anche per lo speditore?

Il 21 dicembre 2022 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato con prot. 40141 la Nota esplicativa sui casi di non obbligatorietà  della nomina del Consulente ADR per trasporto stradale di merci pericolose in cui definisce le condizioni di non obbligatorietà  della nomina del Consulente ADR per trasporto stradale di merci pericolose anche per gli speditori.

In particolare, nella Nota il Ministero chiarisce che la nomina del Consulente per gli speditori a partire dal 1 gennaio 2023 (ADR 1.6.1.44) è obbligatoria salve tutte quelle circostanze in cui è prevista una non obbligatorietà  o esenzione.

La Nota continua indicando che è Tenuto conto che le attuali esenzioni in Italia sono disciplinate dal decreto ministeriale 4 luglio 2000 e chiarite dalla relativa circolare 14 novembre 2000, n. A26, le stesse esenzioni si applicano agli speditori che si trovano nelle medesime condizioni operative. Anche nelle condizioni di non obbligatorietà dalla nomina del consulente per la sicurezza, comunque, gli operatori coinvolti dovranno ottemperare alle prescrizioni sancite dall’accordo

Dopo un’attenta lettura di quanto comunicato dal Ministero e condividendo le posizioni assunte da molti esperti del settore, si ritiene importante evidenziare che le argomentazioni utilizzate dal Ministero non sembrano compatibili con le disposizioni vigenti in materia di ADR.

Sostanzialmente, gli addetti confermano le valutazioni precedenti la Nota del MIT e manifestano quindi perplessità  circa il titolo secondo cui la Nota Ministeriale estende le suddette esenzioni dalla nomina del consulente ADR anche agli speditori non esplicitamente citati dalla normativa.

Non appare infatti disponibile una solida base giuridica cogente e vincolante su cui la Nota si fondi avendo carattere esclusivamente interpretativo e in più contraddicendo espressamente quanto stabilito da una norma di rango superiore (la Direttiva europea).

La nostra scelta, pur ritenendo sensato che la figura dello speditore entro i limiti di esenzione già  disciplinati per gli altri operatori sia esente da nomina del Consulente, è quella comunque di informare le Aziende che la mancata nomina potrebbe essere un rischio in caso di controllo o di incidente che coinvolga la merce pericolosa, occorrenze per le quali non si avrebbero le necessarie giustificazioni legali per sostenere la posizione.

Di seguito si riporta in dettaglio quanto già  analizzato circa le esenzioni, aggiornato con la Nota Ministeriale.

L’ADR, la normativa nazionale e le circolari di chiarimento

L’ADR dispone la nomina del Consulente per lo speditore dal 2019 (con deroga al 31.12.2022) e nel capitolo 1.8.3.2 considera che le autorità  competenti possano prevedere disposizioni di esenzione, nel rispetto di due precise condizioni, per le imprese:

a) le cui attività  riguardano quantitativi, per ogni unità  di trasporto, non superiori ai limiti definititi a 1.1.3.6 e 1.7.1.4 come pure ai capitoli 3.3, 3.4 e .35, ovvero che non eseguono, a titolo di attività  principale o accessoria, trasporti di merci pericolose od operazioni di imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti, ma che effettuano occasionalmente trasporti nazionali di merci pericolose, od operazioni di imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità  o un rischio di inquinamento minimi.

Analizzando le due situazioni e facendo riferimento alla Circolare 14 novembre 2000, n. A26 citata dal MIT, si osserva che:

a) In caso di attività sotto alle soglie di esenzione 1.1.3.6 e in cui si siano espresse le autorità  competenti il riferimento nazionale è il D.Lgs. n. 40/2000, articolo 3, comma 6, lettera a), che si esprime per trasportatori, caricatori e scaricatori. Non è indicata la figura dello speditore.

b) In caso di attività  limitate sotto il profilo quali/quantitativo, in cui si siano espresse le autorità  competenti e nel caso di trasporti di merci pericolose o operazioni di imballaggio, di riempimento, di carico o di scarico è il riferimento nazionale il Decreto Ministeriale 4 luglio 2000, articolo 1, comma 1, dove si fa riferimento ai soggetti che effettuano trasporto o operazioni di carico. Non è indicata la figura dello speditore.

Gli esperti fanno inoltre notare che in questo secondo caso lo stesso ADR non cita lo speditore e che il gruppo di lavoro per il trasporto di merci pericolose (WP.15), nel documento ECE/TRANS/WP.15/AC.1/166, ha accettato la proposta di modifica da parte del Regno Unito relativa al paragrafo 1.8.3.2. b) che entrerà  in vigore con l’edizione 2025 dell’ADR. L’esenzione dalla nomina del consulente da parte di speditori occasionali sarà comunque subordinata all’emanazione da parte delle Autorità competenti nazionali di disposizioni di legge in tal senso.

Si riporta di seguito il testo del paragrafo 1.8.3.2 come sarà  modificato in ADR 2025:

Le autorità  competenti delle Parti contraenti possono prevedere che le presenti disposizioni non si applichino alle imprese:

a) Riservato

b) le cui attività  riguardano quantitativi, per ogni unità  di trasporto, non superiori ai limiti definiti a 1.1.3.6 e 1.7.1.4 come pure ai capitoli 3.3, 3.4 o 3.5; ovvero

c) che non eseguono, a titolo di attività  principale o accessoria, spedizioni, trasporti di merci pericolose o operazioni di imballaggio, di riempimento, di carico o di scarico connesse a tali trasporti, ma che eseguono occasionalmente spedizioni, trasporti nazionali di merci pericolose, o operazioni di imballaggio, di riempimento, di carico o di scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità  o un rischio di inquinamento minimi.

ATTENZIONE: Anche nelle condizioni di non obbligatorietà  della nomina del consulente per la sicurezza, comunque, gli operatori coinvolti dovranno ottemperare alle altre prescrizioni previste dall’accordo (classificazione, imballaggio, etichettatura, documentazione, ecc.)

Merci pericolose


La tua azienda riceve o spedisce merci pericolose soggette ad ADR (le riconosci facilmente perchè i colli sono tutti etichettati con pittogrammi colorati)? La tua azienda spedisce rifiuti pericolosi regolamentati per il trasporto su strada?

Se hai risposto Sì ad almeno una delle due domande (o se hai qualche dubbio) e non hai ancora nominato un consulente per i trasporti su strada di merci pericolose, puoi contattarci per capire a quali obblighi normativi e operativi è soggetta la tua azienda.

Questo perchè relativamente alla movimentazione di merci/rifiuti soggetti al Regolamento, a partire dal 1 gennaio 2023 anche gli speditori di tali merci/rifiuti saranno soggetti alla nomina del Consulente per i trasporti.

Da un punto di vista normativo, l’obbligo di nomina del Consulente è prescritto in Sezione 1.8.3 ADR:

1.8.3 Consulente per la sicurezza

1.8.3.1 Ogni impresa, la cui attività  comporta la spedizione o il trasporto di merci pericolose su strada, oppure operazioni di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico, deve nominare uno o più consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose, in seguito denominati consulenti, incaricati di facilitare l’opera di prevenzione dei rischi per le persone, per i beni o per l’ambiente inerenti a tali attività .

Le esenzioni in vigore oggi

Secondo l’ADR e la normativa italiana ad oggi vigente, un operatore può essere esentato dalla nomina del Consulente solo se l’autorità  competente di riferimento prevede un dispositivo di legge nazionale che permette l’esenzione dalla nomina e quindi:

ADR 1.8.3.2 a): in caso di spedizioni in esenzione secondo ADR 1.1.3.6.4,1.7.1.4, 3.3, 3.4 e 3,5.

ADR 1.8.3.2. b): se si eseguono, come occasionali e sul territorio nazionale, attività  di trasporto di merci pericolose o operazioni di imballaggio, di riempimento, di carico o di scarico connesse a tali trasporti, premesso che si tratti di merci/rifiuti che presentano un grado di pericolosità  o un rischio di inquinamento minimi.

Ad oggi per gli operatori che si configurano come speditori non sono previste deroghe o esenzioni giuridicamente valide e quindi tutte le aziende interessate (anche quelle che usufruiscono delle diverse esenzioni dalla nomina per tipologia di attività  o quantità  movimentata in fase di carico/scarico) entro il 31 dicembre 2022 dovranno provvedere ad incaricare il proprio Consulente.

Il consulente va nominato per iscritto dal legale rappresentante dell’azienda che deve quindi comunicare (entro 15 giorni) la nomina al Dipartimento per la Mobilità  Sostenibile, allegando copia del certificato di formazione del consulente ADR.

(*) Ricordiamo che lo speditore ha l’obbligo di presentare al trasporto una spedizione conforme alle disposizioni dell’ADR e che ne è il responsabile principale.

Sanzioni

La mancata nomina del consulente ADR comporta una sanzione amministrativa da 6.000 fino a 36.000 euro.

La mancata comunicazione della nomina del consulente ADR al Ministero comporta una sanzione amministrativa da 2.000 a 12.000 euro

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